Onorevoli Colleghi! - Gli anni novanta sono stati caratterizzati da una costante crescita dell'allarme sociale correlato alla diffusione dei reati della cosiddetta «microcriminalità». Pur non avendo un alto valore economico, tali reati colpiscono direttamente la persona, con conseguenze spesso tragiche.

      Dai rapporti annuali del CENSIS sulla situazione del Paese e, in particolare, sulle problematiche relative alla criminalità e all'offerta di sicurezza, emerge che, con riferimento ai reati di cui si teme maggiormente di rimanere vittima e che dunque possono essere identificati come quelli che generano maggiore allarme sociale, prevalgono, fra gli italiani, le preoccupazioni nei confronti di quegli illeciti che ricorrono più frequentemente e possono risultare lesivi della propria incolumità individuale (omicidi, mutilazioni, percosse e lesioni).
      Il diffondersi di queste tipologie di reati, unito alla domanda di sicurezza da parte degli italiani, impone che lo Stato si faccia carico delle esigenze delle vittime di tali illeciti. Il Consiglio d'Europa ha dimostrato, sin dagli anni ottanta, un sostegno forte e continuo al miglioramento del sistema di risarcimento delle vittime di reati, fino ad arrivare all'adozione della Convenzione relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983. La Convenzione, il cui scopo è quello di introdurre o sviluppare sistemi di risarcimento per le vittime di reati, nonché di stabilire disposizioni minime per il funzionamento di tali sistemi, è entrata in vigore nel 1988 ed è stata ratificata da sedici Stati membri, Italia esclusa.
      Anche se è opportuno rilevare che il nostro ordinamento prevede già sistemi di risarcimento per le vittime di lesioni gravi conseguenti ad azioni terroristiche o imputabili

 

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alla criminalità organizzata o dovute a incidenti della strada, esso non contempla una norma che garantisca il risarcimento delle vittime di reati di particolare allarme sociale. La presente proposta di legge, composta da 8 articoli, ha l'obiettivo di colmare questo vuoto normativo.
      L'articolo 1 definisce la finalità della legge e i reati per i quali è previsto un indennizzo o il risarcimento dei danni subiti dalle vittime. L'articolo 2 affida la gestione del Fondo, istituito per tali vittime, al Ministero dell'interno. All'articolo 3 sono specificati i requisiti soggettivi necessari per poter accedere al Fondo, mentre nell'articolo 4 sono illustrati i requisiti oggettivi. L'articolo 5 definisce la composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale. La gestione delle domande sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 6. L'articolo 7 prevede l'emanazione del regolamento di attuazione, mentre all'articolo 8 sono previste le modalità per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della legge.
 

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